Ecco la sentenza Sme sezionata
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Prima di riportare il testo della sentenza e analizzarla in dettaglio, ecco alcune precisazioni rispetto alla sentenza del processo Sme e a cosa significa prescrizione:
Silvio Berlusconi ha corrotto l’ex giudice romano Renato Squillante, ma grazie alle attenuanti generiche, il reato è prescritto. Assolto invece, seppure con formula dubitativa, per gli altri episodi che gli erano addebitati nel processo Sme. Le dichiarazioni a cascata arrivate nelle ore immediatamente successive alla sentenza, fanno sottili distinguo sul termine «prescrizione» tentando di contrabbandarla per un’assoluzione. Semplifichiamo il campo: Berlusconi è assolto per i reati che non ha commesso o di cui non è dimostrata la sua piena responsabilità. La prescrizione invece interviene per un reato che ha commesso (altrimenti si parlerebbe di assoluzione) ma che non è più punibile perché si è fuori tempo massimo.
Resta dunque il fatto che il premier ha corrotto un magistrato ovvero, come dice Ilda Boccassini «ha commesso un reato gravissimo, che tocca uno dei gangli vitali dell’ordine democratico, del nostro vivere, della collettività, la giurisdizione. Non c’è cosa peggiore di un magistrato che vende la propria funzione, che non sia imparziale e che appenda al muro la propria autonomia e la propria indipendenza». Ed è anche accertato che l’accusa non si basava su teoremi persecutori e funzionali a strategie politico-giudiziarie: sulle assoluzione resta l’ombra dell’incompletezza della prova e il tribunale non ha accolto la richiesta di Gaetano Pecorella, difensore del presidente del consiglio, di assolvere perchè il fatto non sussiste. In altri termini, gli elementi su cui impiantare un processo, tormentato da ferocissimi attacchi alla magistratura, c’erano tutti. (da l’Unità online)
Ecco cosa dice il testo della sentenza.
«Visto l’articolo 531 C.P.P. dichiara non doversi procedere nei confronti di Berlusconi Silvio in ordine al reato di corruzione ascrittogli al capo A) limitatamente al bonifico in data 06-07 marzo 1991 perchè, qualificato il fatto per l’imputato come violazione degli articoli 319 e 321 C.P. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione; visto l’articolo 530 CO.2C.P.P. assolve Berlusconi Silvio dal reato di corruzione relativo al bonifico in data 26-29 luglio 1988 contestato al capo A) per non aver commesso il fatto; visto l’articolo 530 C.P.P. assolve Berlusconi Silvio dagli altri fatti di corruzione contestati al capo A) per non aver commesso il fatto; visto l’articolo 530 CO.2 C.P.P. assolve Berlusconi Silvio dal reato di corruzione a lui ascritto al capo B) perchè il fatto non sussiste». (da l’Unità oniline)
Eccone la “traduzione” completa.
Leggiamo riga per riga il dispositivo della sentenza che ieri, dopo 31 ore di camera di consiglio, hanno emesso i giudici della prima sezione penale di milano, presieduti da Francesco Castellano. Cosa scrive il Tribunale? «Visto l’articolo 531 cpp dichiara non doversi procedere nei confronti di Berlusconi Silvio in ordine al reato di corruzione ascrittogli al capo A) limitatamente al bonifico in data 06-07 marzo 1991 perchè, qualificato il fatto per l’imputato come violazione degli articoli 319 e 321 cp (corruzione) e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione. In altri termini, è accertato che Berlusconi ha corrotto Renato Squillante, che effettivamente partì dai conti esteri della Fininvest la tangente di 500 milioni, rimbalzata sul conto Mercier di Previti e approdata sul conto Rowena di Squillante, ma i giudici hanno ritenuto che la corruzione di un magistrato non fosse un reato sufficientemente grave per negare la concessione delle attenuanti. E sono quelle attenuanti che lo graziano, non un giudizio di assoluzione.
Continuiamo nella lettura della sentenza: «visto l’articolo 530 comma 2 cpp(insufficienza di prove) assolve Berlusconi Silvio dal reato di corruzione relativo al bonifico in data 26-29 luglio 1988 contestato al capo A) per non aver commesso il fatto. Traduzione: è accertato che nel luglio dell’88, dopo che la sentenza definitiva che annullava la vendita della Sme a Carlo De Benedetti, Piero Barilla, socio di Berlusconi nella cordata Iar, che si era contrapposta a quell’affare, fece due incomprensibili bonifici. In totale un miliardo e 750 milioni che finirono in diverse proporzioni sui conti di Pacifico, Previti e Squillante. Per l’accusa quei soldi servivano per pagare i magistrati che la Fininvest aveva a libro paga, ma i giudici hanno fatto presumibilmente due valutazioni: il fatto che Barilla usasse abitualmente la strategia della mazzetta e che fosse socio di Berlusconi non basta a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del premier. Il fatto esiste, ma non ci sono elementi sufficienti per dire che Berlusconi non c’entra.
Terzo punto: «visto l’articolo 530 cpp. assolve Berlusconi Silvio dagli altri fatti di corruzione contestati al capo A) per non aver commesso il fatto». Qui, capo d’imputazione alla mano, il riferimento è a quei due episodi di dazioni di denaro, di cui Stefania Ariosto è stata diretta testimone: quando dice che nel salotto di Previti vide il padrone di casa, assieme a Squillante e Pacifico seduti attorno a un tavolino sul quale c’erano mazzette di banconote e quando parla dei quattrini, che stavano in una busta data da Previti a Squillante alla Cannottieri Lazio. Anche in questo caso i giudici non mettono in dubbio l’esistenza del fatto, ma non è dimostrato che quei soldi provenissero da Berlusconi.
Ultimo punto: «visto l’articolo 530 comma 2 cpp assolve Berlusconi Silvio dal reato di corruzione a lui ascritto al capo B) perche il fatto non sussiste». Il riferimento è alla vicenda Sme, nel suo complesso. Berlusconi, su richiesta di Bettino Craxi, creò una cordata alternativa, la Iar, nata con l’obiettivo dichiarato di contrastare la vendita della Sme a De Benedetti, con un’offerta al rialzo che facesse naufragare gli accordi già stipulati col venditore, l’Iri all’epoca diretta da Romano Prodi. De Benedetti fece ricorso contro l’annullamento del preliminare di vendita e il collegio presieduto dal giudice Filippo Verde bocciò il suo ricorso. La sentenza fu confermata nei successivi gradi di giudizio, ma quando divenne definitiva ci fu il famoso passaggio di quattrini da Barilla al terzetto Previti-Pacifico-Squillante. Per l’accusa, Verde avrebbe ricevuto in contanti, in Italia, una parte di quei quattrini: 200 milioni che versò poi sul suo conto italiano. Qui, come si vede, non c’è la prova di un passaggio diretto dei soldi, dal corruttore al corrotto, tramite il solito terzetto. Dunque, il fatto non sussiste, per quest’unico capo d’imputazione e non ci sono elementi probatori sufficienti per una condanna.
È la quinta volta che Berlusconi è graziato dalle prescrizioni, dalle amnistie o dalla depenalizzazione dei reati (falso in bilancio) che ha commesso. Un applauso ai suoi avvocati che sono sempre riusciti a portarlo in salvo, grazie all’irragionevole durata dei suoi processi. (da (da l’Unità online, articolo già citato)

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[…] alle indagini e all’arresto degli assassini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ilda Boccassini che non si arrende neanche davanti alla protervia del potere e che tira dritto, codice alla mano, […]
Di Kataweb.it - Blog - I Care » Blog Archive » Perchè? il 9 Gennaio 2008 alle 14:34
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