Crocifisso nelle scuole: ricorso inammissibile

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Vignetta di VauroDopo un anno dalla prima ondata di polemiche sul crocifisso nelle scuole (vedi questa premessa a questo articolo), ecco che ci troviamo di nuovo costretti a confrontarci con questo problema.

La Corte costituzionale (detta anche Consulta) ha infatti dichiarato oggi che il ricorso del Tar veneto sul crocifisso nelle scuole è inammissibie “sotto ogni profilo” perché alla fin fine la questione ha chiamato in causa disposizioni di natura regolamentare, non impugnabili dinanzi ad essa. Inoltre la Consulta ha sottolineato che una delle disposizioni di un regio decreto (l’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924) recita: “ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula l’immagine del Crocifisso …”.

Insomma, stiamo discutendo sulla laicità della repubblica, ma dobbiamo ancora sottostare ai decreti della monarchia… risolviamo una cosa per volta! No?

Per completezza riportiamo un articolo esauriente e dettagliato sull’ordinanza della Corte costituzionale.

Nel motivare la manifesta inamissibilita’ “sotto ogni profilo” del ricorso del Tar veneto sul crocifisso nelle scuole, la Corte costituzionale ha fatto osservare che alla fin fine la questione ha chiamato in causa disposizioni di natura regolamentare, non impugnabili dinanzi ad essa. Nell’ordinanza - n. 389, otto pagine, estensore lo stesso presidente Valerio Onida - i giudici della Consulta hanno focalizzato l’attenzione sugli impugnati articoli 159 e 190 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine grado). Sono le norme che confermano la vigenza di regi decreti di ottanta anni fa nella parte in cui questi includono il Crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche. La Corte ha fatto presente che gli articoli 159 e 190 “si limitano a disporre l’obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie”, e che il loro oggetto e il loro contenuto “attiene dunque solo all’onere della spesa per gli arredi”. La Corte ha anche fatto rilevare che una delle disposizioni dei regi decreti richiamati (l’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924) recita che “ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula l’immagine del Crocifisso …”.

Ebbene, hanno ricordato i giudici costituzionali, secondo il Tribunale ricorrente le richiamate disposizioni dei regi decreti n. 1297 del 1928 e n. 965 del 1924 sarebbero indirettamente tuttora in vigore. Il Tar si è posto il problema della costituzionalità di disposizioni regolamentari da cui discenderebbe l’obbligo di esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, e ritiene che queste disposizioni, pur non potendo essere oggetto diretto di controllo di costituzionalità, dato il loro rango regolamentare, sarebbero invece suscettibili di controllo indiretto, in quanto specificano e integrano i disposti legislativi degli impugnati articoli 159 e 190. Questo ed altro per sostenere che l’esposizione obbligatoria del Crocifisso nelle aule viola il dovere di equidistanza dello Stato rispetto alle varie confessioni e contraddice l’esigenza di uno “spazio pubblico neutrale” in cui non può trovare posto un simbolo religioso.

Risposta della Corte: i presupposti su qui si e’ basato il ricorso “sono erronei”. “Non sussiste - viene detto nell’ordinanza - fra le disposizioni legislative impugnate e le disposizioni regolamentari richiamate quel rapporto di integrazione e specificazione” che avrebbe consentito la proposizione di una questione di costituzionalità. E ancora: “non può ricondursi all’art. 676 del d.lgs. 297 del 1994 l’affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché l’eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative, e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo”. Questo ed altro per concludere che “l’impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico si appalesa frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente norme regolamentari: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimita’ costituzionale, nè, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte”. (da AGIonline)

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