Referendum : l’istigazione a non votare è un reato
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Chi si è domandato se fosse corretto esprimere la propria volontà ed incoraggiare a non andare a votare per un presidente della Camera (Casini) o del Senato (Pera) oppure per un presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Ruini), ora può avere finalmente una risposta: l’istigazione a non votare è un reato. Come pubblicato oggi da l’Osservatorio sulla Legalità, di cui riportiamo interamente l’articolo, l’articolo 98 della legge elettorale dichiara
Il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica necessità , il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori […] o ad indurli all’astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Speriamo che l’aver riportato alla mente tale legge, seppur scarsamente applicata, faccia rientrare alcune dichiarazioni veramente fastidiose. Pensare che ora venga applicata su Casini, Pera, Ruini ed tanti altri, è invece mera illusione.
Ad ogni modo per un articolo sulle denunce di propaganda illegale nelle chiese si legga qui. Ma ora veniamo all’articolo dell’Osservatorio sulla Legalità .
In riferimento al referendum sulla ricerca delle cellule staminali e sulla procreazione assistita, a prescindere dal tipo di voto, o SI o NO; i cittadini comunque la pensino, devono andare a votare e non possono essere invitati da personaggi istituzionali ad astenersi dal voto.
Da notare che proprio nei politici Italiani c’è la più grande fetta d’ignoranza legislativa. Non tutti conoscono esattamente la legge elettorale, di fatti, l’art. 98 sulla legge elettorale prevede che l’istigazione all’astensione è un reato. Si può configurare il reato di violazione della legge elettorale ed istigazione a delinquere; di seguito il testo della legge:
LEGGE ELETTORALE - ART. 98 [ T.U. DELLE LEGGI ELETTORALI; TITOLO VII ] Il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all’astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Per la completezza dell’informazione occorre anche citare l’Art. 51 della legge 352/1970, il quale recita: - si cita solo la parte che interessa - ART. 51. Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste dagli Articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per la richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge. (da Osservatorio sulla Legalità)
Infine, come puntualizzato da Ubaldo Nannucci, procuratore capo di Firenze, stralcio da un articolo scritto per la Nazione, maggio 2005, riportato sempre dall’Osservatorio sulla Legalità :
[…]il diritto di voto è, oltre che un diritto, un dovere civico, come espressamente lo definisce la Costituzione; ciò significa che l’astensione configura pur sempre un comportamento costituzionalmente deprecabile, anche se per ragioni politiche non sanzionato.

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