Incostituzionale l’inappellabilità
Articolo letto 404 volteBocciata la legge “Pecorella” - sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - dalla Corte Costituzionale. La consulta, in particolare, ha giudicato illegittimo l’art. 1 della legge - approvata nella scorsa legislatura - dove si esclude che il pubblico ministero possa proporre un appello contro le sentenze di proscioglimento. Illegittimo anche l’art. 10 della legge, nella parte in cui sancisce l’inammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima del 9 marzo 2006, quando e’ entrata in vigore la legge “Pecorella”. (Agr) (fonte)
Già quando fu proposta in parlamento fu chiaro che era incostituzionale. Andava contro l’articolo 111 della nostra amata e ignoratissima Costituzione:
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità
Parità significa anche che se si può appellare la difesa, si deve poter appellare anche l’accusa.
Gaetano Pecorella e Sandro Bondi hanno prontamente dichiarato il loro disaccordo inneggiando al giusto processo. Troppo facile rendere difficile condannare gli amici dicendo che “altrimenti i processi si tramutano in persecuzioni durante tutta la vita”. Infatti l’articolo 111, riguardo il processo, prosegue dicendo
La legge ne assicura la ragionevole durata
Invece di trovare scappatoie da furbetti, Pecorella e i suoi amici avrebbero fatto bene a trovare modi sensati per ridurre le lungaggini che accompagnano un processo. Che sò, ad esempio dando i soldi per comprare la cancelleria, anziché ridurre i fondi alla Magistratura.

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